Come un soggetto straniero può espandere la propria attività commerciale in Italia 

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Come un soggetto straniero può espandere la propria attività commerciale in Italia 

Un soggetto straniero, sia persona fisica che giuridica, che intenda espandere il proprio mercato in Italia, può pianificare il raggiungimento di tale obiettivo in diversi modi:

  1. avvalendosi di soggetti terzi (quali agenti e/o distributori);
  2. aprire una sede secondaria con rappresentanza stabile e/o un ufficio di rappresentanza;
  3. costituire una società dotata di propria autonomia giuridica.

Vediamo nel dettaglio le diverse ipotesi.

1) AGENTI E/O DISTRIBUITORI.

Oltre ad effettuare vendite dirette al consumatore, un’impresa straniera potrebbe scegliere si operare nel mercato italiano tramite terze parti, individui o imprese. Uno dei vantaggi di questo tipo di promozione attraverso l’utilizzo di soggetti terzi, riguarda il rapporto tenuto da questi soggetti con le realtà locali: infatti si presume che questi sappiano come adattare le strategie di marketing al territorio e possano così anche a vendere i beni in maniera più efficiente. Tale forma di collaborazione viene spesso selezionata dalle imprese straniere, con la personalizzazione di alcuni dettagli.

Questo tipo di rappresentanza fa riferimento in genere alle figure dell’agente commerciale e del distributore autorizzato. La normativa sugli agenti commerciali è codificata in larga parte d’Europa, quindi i loro diritti risultano tutelati da molte disposizioni mentre non esistono ancora disposizioni specifiche relative alla tutela dei distributori autorizzati.

Vediamo di seguito le principali differenze tra le due figure.

  1. L’agente commerciale.

Si definisce agente commerciale una persona indipendente che si occupa di intermediazione di business per un’impresa terza oppure conclude transazioni in nome dell’azienda (ad es. la vendita diretta di beni e prodotti per conto di un’impresa). Lavora in nome e per conto di terze parti, ricevendo da queste, per le prestazioni svolte, dei pagamenti in forma di commissioni. A differenza del distributore, l’agente commerciale non effettua acquisti del prodotto, ma agisce solo da mediatore fra impresa e cliente.

  1. Distributore autorizzato.

A differenza dell’agente commerciale, il distributore autorizzato acquista i prodotti dall’impresa e li rivende ai clienti in nome e per conto proprio. In taluni settori, è allo stesso modo possibile che il distributore utilizzi la rete di distribuzione già esistente. Per l’impresa produttrice, da un lato il vantaggio è la ricezione di un prezzo d’acquisto del prodotto prima che questo sia venduto al cliente. Dall’altro lato, non esiste alcun rapporto diretto tra il cliente e l’impresa produttrice, quindi il distributore autorizzato sostiene il rischio di eventuale insolvenza del cliente finale. Nella maggioranza dei casi, il distributore autorizzato è contrattualmente obbligato all’acquisto di quantità minime dall’impresa produttrice.

2)  SEDE SECONDARIA CON RAPPRESENTANZA STABILE E/O UFFICIO DI RAPPRESENTANZA. 

La sede secondaria, o stabile organizzazione, di una società straniera, si ha quando la società non ha soltanto un ufficio di rappresentanza in Italia ma svolge anche attività produttive o commerciali, con la conseguenza che diventa soggetto di imposta in Italia.

Sotto il profilo fiscale, la relativa disciplina è dettata dall’art. 162, co. 1, Tuir (modificato dal D.Lgs. 12.12.03, n. 344), secondo il quale la stabile organizzazione è una “sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”.

Le attività svolte nella sede secondaria sono regolate dalla normativa generale. Dunque la società estera che intenda stabilirsi in Italia deve essere costituita con atto notarile nel quale deve essere indicato il luogo in cui la sede secondaria viene stabilita nonché il soggetto preposto a tale sede. Dopodiché, entro trenta giorni dalla costituzione, la società deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

È importante ricordare che per la redazione dell’atto con il quale la società stranierà verrà iscritta nel Registro delle Imprese in Italia, il Notaio avrà bisogno dei seguenti documenti:

  • certificato di iscrizione della società straniera nel registro delle imprese del paese di provenienza, legalizzato, tradotto e giurato;
  • delibera della società straniera per l’apertura della sede secondaria, legalizzata, tradotta e giurata;
  • qualora il legale rappresentate della società straniera non possa o non voglia presenziare dinanzi al Notaio per la firma dell’atto, dovrà rilasciare ad un terzo un’apposita procura, che dovrà essere anch’essa legalizzata, tradotta e giurata.

Da quanto sopra discende che le attività di legalizzazione e asseverazione dei succitati documenti sono fondamentali, in quanto in assenza di tali attività il Notaio non potrà procedere alla redazione dell’atto necessario per l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese in Italia.

3) COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

Nel caso di costituzione di società, il primo aspetto da verificare riguarda la sussistenza del c.d. principio di reciprocità, di cui all’art. 16 delle disp. prel. c.c., secondo cui lo straniero (anche persona giuridica) è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità; ossia, a condizione che lo stato straniero in questione riservi al cittadino italiano un diritto uguale (o molto simile) a quello che il suo cittadino intende esercitare in Italia.

La verifica circa la sussistenza o meno della condizione di reciprocità è demandata al Ministero degli Affari Esteri italiano. In certi casi poi, non è nemmeno necessario procedere a verifiche, poiché è pacifico che tale condizione sia rispettata; come ad esempio, in relazione a soggetti appartenenti all’Unione Europea, o a Paesi con cui l’Italia ha siglato un accordo internazionale in materia di diritti civili, o a Paesi membri dell’EFTA (Islanda, Norvegia, Svizzera e Lichtenstein).

Tra le varie tipologie di società, la forma maggiormente utilizzata (a meno che se non si intenda costituire una società quotata in borsa) è quella della Società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Normalmente, una S.r.l. può essere costituita da uno (unipersonale) o più soci (pluripersonale) che possono essere indifferentemente persone fisiche e/o giuridiche.

Per la sua costituzione è necessario che sia versato un capitale sociale pari almeno ad € 10.000. In tal caso, la società può essere costituita solo in “forma ordinaria” (atto costitutivo innanzi a notaio, senza agevolazioni a livello fiscale), i conferimenti possono essere diversi dal denaro e devono essere versati in misura almeno pari al 25%.

Tuttavia, con la riforma del 2013, è stata introdotta la possibilità di costituire una S.r.l. con capitale sociale inferiore a € 10.000 (purché pari almeno ad 1€). In tal caso, i conferimenti devono essere effettuati in denaro e devono essere versati integralmente all’atto della costituzione.

La scelta di optare per un capitale sociale inferiore ad € 10.000 comporta sicuramente il vantaggio di limitare il rischio per responsabilità del/dei socio/i, ma implica altresì lo svantaggio di godere di scarsa credibilità economica, con la conseguente difficoltà di ottenere credito dalle banche.

Inoltre, se i soci sono solo persone fisiche, potranno altresì optare per la c.d. costituzione di società in “forma semplificata”, che comporta indubbiamente il vantaggio di non avere costi iniziali (in quanto, non dovranno essere affrontati i costi del notaio né costi di bollo e di segreteria), ma che d’altro canto implica delle forti limitazioni, poiché può essere costituita utilizzando necessariamente ed esclusivamente un modello standard, in cui non è possibile inserire clausole diverse o modificare le maggioranze stabilite per legge, né poter personalizzare le regole di funzionamento secondo le esigenze dei soci.

Per le ragioni sopra indicate, salvo casi eccezionali (società che non abbia interesse ad ottenere finanziamenti da istituti di credito e che non abbia la necessità di adattare lo statuto alle esigenze dei propri soci), la tipologia di società consigliabile è sicuramente quella della S.r.l. con capitale sociale pari almeno ad € 10.000 e costituita in forma ordinaria.

Come già accennato, la costituzione di una S.r.l. deve avvenire mediante atto pubblico, che quindi dovrà essere redatto da notaio.

Prima di recarsi innanzi al notaio per la formalizzazione e costituzione della società, occorre accertarsi che siano stati osservati determinati adempimenti richiesti, dalla legge.

In particolare, i soci fondatori della nuova società (siano essi persone fisiche e/o giuridiche) dovranno munirsi del codice fiscale italiano. Per il caso in cui il socio della costituenda società italiana sia una società straniera, sarà necessario che quest’ultima -con apposita delibera- conferisca ad una determinata persona fisica il potere di agire per suo conto, di rappresentarla e di costituire una società in Italia. Inoltre, va altresì tenuto presente che, il o i soci fondatori non dovranno necessariamente essere presenti all’atto della costituzione innanzi al notaio, potendo in alternativa delegare a tal fine un’altra persona di fiducia mediante apposita procura (ad esempio rilasciata in favore del proprio legale italiano).

Per la costituzione della società è necessario definire i contenuti dell’atto costitutivo, quali: la denominazione della costituenda società, la sede sociale, la durata, il capitale sociale, la durata degli esercizi sociali e l’organo amministrativo. Riguardo a quest’ultimo punto, è utile ricordare che l’organo amministrativo può essere validamente costituito anche da una persona giuridica, in tal caso però la giurisprudenza richiede che la società-amministratore designi un rappresentante persona fisica (appartenente alla propria organizzazione) in grado di svolgere materialmente l’incarico.

Inoltre, dovrà essere redatto lo Statuto della società, contenente le regole di funzionamento della medesima. In particolare, lo Statuto dovrà descrivere accuratamente l’oggetto sociale della costituenda società, determinare le modalità di trasferimento delle partecipazioni, le modalità di esercizio del diritto di recesso dei soci, determinare l’aspetto relativo alla revoca degli amministratori e, soprattutto, le modalità di svolgimento delle assemblee dei soci e i quorum costitutivi e deliberativi; esso dovrà poi contenere tutti quegli elementi che consentano ad un soggetto straniero, a seconda delle specifiche circostanze, di gestire in maniera efficace la società dall’estero (ad es. svolgimento dell’assemblea e delle riunioni di CdA anche in un altro luogo rispetto alla sede sociale – eventualmente anche all’estero), in conformità alle norme ed alla giurisprudenza italiana. Infine, prima di procedere con la costituzione è necessario che l’intero capitale sociale (se trattasi di S.r.l. unipersonale) o il 25% di esso (se trattasi di S.r.l. pluripersonale) sia versato su un apposito conto dedicato.

Una volta compiute tali formalità e avendo i documenti necessari a disposizione, è possibile procedere con la formalizzazione della costituzione della nuova società recandosi innanzi al Notaio, il quale verificherà la conformità alle norme di legge degli atti necessari alla costituzione.

In conclusione: se siete stranieri e volete espandere la vostra attività in Italia e volete sapere come fare, non esitate a contattare il nostro studio Fiat Lux Legal scrivendoci a: info@fiatlux.legal. I nostri avvocati e consulenti saranno ben lieti di mettesi a Vostra disposizione per suggerire la modalità più adatta al Vostro caso.

Avv. Federica Loreti

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