Il volontariato è da sempre la linfa vitale delle Congregazioni Religiose. Non è solo un modo per svolgere le attività pratiche, ma è un’espressione tangibile della fede, un veicolo per la crescita spirituale e un potente strumento per costruire e rafforzare la comunità. In un’epoca in cui il senso di appartenenza e il desiderio di fare la differenza sono sempre più sentiti, il volontariato all’interno delle Congregazioni assume un’importanza ancora maggiore.
1. Perché il volontariato è essenziale?
Le attività di volontariato offrono benefici molteplici, sia per l’individuo che dona le proprie capacità e il proprio tempo, sia per l’intera Congregazione. Vediamo qui di seguito quali sono i maggiori benefici:
- Rafforzamento della Comunità: ogni atto di servizio crea legami più forti tra i membri. Lavorare insieme per un obiettivo comune favorisce la conoscenza reciproca, la fiducia e un profondo senso di appartenenza. È nella condivisione di un compito che spesso si scopre la vera essenza della fratellanza e della sorellanza.
- Messa in pratica della fede: il volontariato è un modo concreto per vivere i valori e gli insegnamenti della propria fede. Trasformare principi astratti in azioni tangibili di amore, compassione e servizio al prossimo è un percorso di crescita spirituale profondo.
- Sviluppo di abilità e talenti: molti volontari scoprono nuove abilità o affinano quelle esistenti attraverso il servizio. Che si tratti di organizzare eventi, gestire la comunicazione, prendersi cura degli anziani o insegnare ai bambini, il volontariato è un’opportunità per sviluppare competenze utili in ogni ambito della vita.
- Impatto sociale positivo: le Congregazioni Religiose, grazie al volontariato, possono estendere la loro influenza positiva oltre le proprie mura, rispondendo ai bisogni della comunità circostante. Mensa dei poveri, supporto agli indigenti, visite ai malati, iniziative ambientali: sono solo alcuni esempi di come il volontariato religioso possa fare la differenza.
- Senso di scopo e benessere: contribuire a qualcosa di più grande di sé dona un profondo senso di scopo e soddisfazione. Numerose ricerche dimostrano che il volontariato migliora il benessere psicologico, riduce lo stress e aumenta la felicità.
2. Sfide e opportunità per il futuro del volontariato
Anche se il volontariato è fondamentale, le Congregazioni devono affrontare alcune sfide per mantenerlo vivo e vitale:
- Coinvolgimento delle nuove generazioni: le giovani generazioni hanno spesso meno tempo a disposizione e cercano esperienze di volontariato più flessibili e mirate. È essenziale offrire opportunità che risuonino con i loro interessi e che mostrino un impatto chiaro e significativo.
- Riconoscimento e valorizzazione: i volontari dedicano tempo ed energia preziosi. È importante che il loro contributo sia riconosciuto e valorizzato, non solo a parole, ma anche attraverso un supporto concreto e la creazione di un ambiente accogliente e gratificante.
- Formazione e supporto: offrire formazione adeguata e supporto continuo ai volontari è cruciale. Questo non solo li aiuta a svolgere i loro compiti al meglio, ma dimostra anche che la Congregazione investe nel loro benessere e nella loro crescita.
- Flessibilità e diversificazione dei ruoli: non tutti possono impegnarsi per lunghi periodi o in ruoli tradizionali. Proporre una varietà di compiti, anche brevi o occasionali, può incentivare un maggior numero di persone a contribuire.
- Comunicazione efficace: è fondamentale comunicare chiaramente le necessità della Congregazione e le opportunità di volontariato disponibili, rendendo facile per i membri trovare il proprio posto.
Possiamo quindi affermare che il volontariato è molto più di un semplice “fare”: è un’espressione vivente della fede, un ponte tra l’individuo e la comunità e un motore di cambiamento positivo. Le Congregazioni che sanno coltivare e valorizzare i propri volontari non solo prosperano al loro interno, ma diventano anche fari di speranza e servizio per il mondo intero.
3. Come è disciplinato giuridicamente il volontariato in Italia?
In Italia, la disciplina del volontariato è stata in gran parte centralizzata dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che ha abrogato o integrato la maggior parte delle normative precedenti e si concentra sul volontariato svolto tramite un Ente del Terzo Settore (ETS).
Ecco i punti chiave della disciplina giuridica del volontariato in Italia:
3.1 Definizione di Volontario e Attività di Volontariato (Art. 17 CTS)
Il Codice del Terzo Settore definisce il volontario come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”.
Le caratteristiche fondamentali dell’attività di volontariato sono:
- Personalità: l’attività è svolta direttamente dal volontario.
- Spontaneità: l’iniziativa deriva dalla libera scelta del volontario, senza costrizioni.
- Gratuità: l’attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Sono ammessi solo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate dal volontario per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’ente. Sono vietati rimborsi spese forfettari, anche se in alcuni casi e entro certi limiti è ammessa l’autocertificazione (fino a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell’organo sociale competente).
- Finalità di solidarietà: l’attività è svolta per fini di solidarietà, senza scopo di lucro (anche indiretto).
È importante sottolineare che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte, per evitare situazioni di “finto” volontariato che mascherino rapporti di lavoro.
3.2 Obblighi degli Enti del Terzo Settore (ETS) che si avvalgono di volontari
Il Codice del Terzo Settore impone precisi obblighi agli ETS che si avvalgono di volontari:
- Registro dei volontari (Art. 17, comma 1, CTS): gli ETS devono tenere un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Questo registro è fondamentale per la tracciabilità delle attività e per le finalità assicurative. Il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 ha fornito indicazioni più specifiche sulla tenuta di tale registro, ammettendo anche strumenti elettronici, purché garantiscano l’inalterabilità delle scritture.
- Assicurazione (Art. 18 CTS): tutti gli ETS che si avvalgono di volontari (sia abituali che occasionali) hanno l’obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le polizze assicurative possono essere stipulate in forma collettiva o numerica.
- Formazione e tutela: sebbene non sempre esplicitamente previsti come obbligo legale, gli ETS sono tenuti a garantire ai volontari un ambiente sicuro e a fornire la formazione necessaria per lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, sebbene con le dovute specificazioni per il contesto del volontariato.
3.3 Organizzazioni di Volontariato (ODV)
All’interno degli ETS, le Organizzazioni di Volontariato (ODV) costituiscono una specifica tipologia di ente, caratterizzata dal fatto di avvalersi “in modo determinante e prevalente” delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per le ODV esistono regole specifiche riguardo:
- Base associativa: devono avere un numero minimo di sette associati persone fisiche o tre ODV.
- Patrimonio: devono avere un patrimonio netto minimo.
- Lavoro dipendente: possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o per qualificare/specializzare l’attività, e comunque il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Le ODV iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) godono di specifiche agevolazioni fiscali e di un regime semplificato.
3.4 Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Il RUNTS è un registro telematico istituito dalla Riforma del Terzo Settore. L’iscrizione al RUNTS è fondamentale per tutti gli ETS (incluse le ODV, le Associazioni di Promozione Sociale – APS, gli enti filantropici, le imprese sociali, etc.) che intendono accedere ai benefici previsti dalla normativa, come le agevolazioni fiscali, il 5 per mille, o la possibilità di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
4. Altre Forme di Volontariato
Come già accennato, la disciplina del volontariato in Italia è stata in gran parte centralizzata dal Codice del Terzo Settore, che si concentra sul volontariato svolto tramite un Ente del Terzo Settore (ETS).
Tuttavia, esistono forme di volontariato che operano al di fuori del perimetro stretto degli ETS o che hanno una disciplina specifica. Vediamo di seguito di cosa si tratta e la corrispondente disciplina.
4.1 Volontariato individuale o informale
Il volontariato individuale, inteso come l’azione spontanea e gratuita di una persona che decide di aiutare il prossimo o la comunità senza essere legata a un’organizzazione formale o a un ETS, non ha una disciplina giuridica specifica e autonoma.
- Natura dell’attività: si tratta di un’azione lodevole e meritevole, ma che non rientra nel quadro degli obblighi e delle tutele previste dal Codice del Terzo Settore.
- Tutele: il volontario individuale non gode degli stessi obblighi assicurativi o di registrazione previsti per i volontari degli ETS. Questo significa che, in caso di infortunio o danno a terzi durante l’attività, la copertura assicurativa o la responsabilità non ricadono su un ente organizzato. È una forma di volontariato che si basa sulla pura iniziativa personale e sulla consapevolezza dei rischi che essa comporta.
4.2 Volontariato in Enti non ETS (e non iscritti al RUNTS)
Esistono numerose organizzazioni e associazioni che svolgono attività con finalità sociali, culturali, sportive o ricreative, ma che non hanno scelto di qualificarsi come ETS e quindi non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Per queste realtà, la disciplina del volontariato è meno strutturata e non sottostà agli stessi obblighi del Codice del Terzo Settore.
- Disciplina generale: tali enti fanno riferimento alle norme generali del Codice Civile (es. associazioni riconosciute e non riconosciute, artt. 14 e ss. e 36 e ss. c.c.).
- Obblighi specifici: per quanto riguarda il volontariato in queste realtà:
- Assicurazione: l’obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi non è un obbligo generalizzato per tutte le associazioni non ETS. Tuttavia, è fortemente raccomandato e spesso le organizzazioni lo prevedono volontariamente per tutelare i propri collaboratori.
- Registro dei volontari: l’obbligo di tenere un registro dei volontari non occasionali non si applica a queste realtà, a meno che non sia specificamente richiesto da normative settoriali o dallo statuto dell’ente.
- Vantaggi fiscali: generalmente, gli enti non ETS che si avvalgono di volontari non godono delle agevolazioni fiscali specifiche previste per gli ETS (come il 5 per mille o le detrazioni/deduzioni per le donazioni, che sono strettamente legate all’iscrizione al RUNTS).
4.3 Volontariato con discipline speciali
Ci sono alcune categorie di volontariato che sono regolamentate da leggi specifiche, al di fuori o in deroga al Codice del Terzo Settore, data la loro particolare natura o l’ambito di intervento:
- Servizio Civile Universale (D. Lgs. 40/2017): nonostante condivida la finalità di servizio alla comunità, l’operatore volontario del Servizio Civile Universale non è assimilabile al volontario “tradizionale” disciplinato dal CTS. Si tratta di un’esperienza che prevede un compenso forfettario mensile (considerato un rimborso spese e non una retribuzione) e una disciplina specifica in termini di selezione, formazione e tutele.
- Volontariato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (D. Lgs. 39/2006): il personale volontario dei Vigili del Fuoco ha una propria normativa specifica che ne regola l’impiego, la formazione, i diritti e i doveri, data la natura emergenziale e di pubblica sicurezza delle loro attività.
- Volontariato nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (L. 74/2001): similmente ai Vigili del Fuoco, i volontari del Soccorso Alpino hanno una legislazione dedicata che ne definisce il ruolo, le responsabilità e le tutele.
- Personale impiegato all’estero in attività di cooperazione internazionale allo sviluppo (L. 125/2014): sebbene spesso operino su base volontaria, anche queste figure professionali o di supporto in progetti di cooperazione internazionale sono soggette a specifiche normative che regolano il loro status e le tutele.
- Volontariato in alcune attività sportive dilettantistiche: alcune forme di volontariato nel mondo sportivo dilettantistico, pur non rientrando a pieno titolo nel Terzo Settore, possono beneficiare di regimi fiscali agevolati o di discipline particolari, ma sempre con limiti stringenti sulla gratuità e sull’assenza di rapporto di lavoro.
In sintesi, mentre il Codice del Terzo Settore ha creato un quadro organico e di riferimento per la maggior parte delle attività di volontariato in Italia, è fondamentale riconoscere che esistono altre forme di volontariato che rispondono a normative diverse o che operano in un contesto meno regolamentato, con conseguenze significative in termini di obblighi, tutele e agevolazioni.
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