COME UTILIZZARE UN IMMOBILE PER OSPITALITÀ IN ITALIA

COME UTILIZZARE UN IMMOBILE

PER OSPITALITÀ IN ITALIA

Avete un immobile che non utilizzate e non sapete come sfruttarlo al meglio?

Ecco una delle soluzioni: aprire una “Casa per Ferie” o una “Casa Vacanze Gruppi”.

Vi offriamo qui una breve guida su come aprire e gestire un esercizio ricettivo per ospitare 

temporaneamente persone o gruppi senza fini di lucro.

Cari Fratelli e Sorelle,

oggi vogliamo parlarvi di un argomento che può assumere una grande rilevanza qualora abbiate degli immobili a disposizione e non sappiate come utilizzarli al meglio: ossia la possibilità di aprire una “Casa per Ferie” o una “Casa Vacanze Gruppi” che vi permetterà di sfruttare al meglio il vostro immobile, mantenendolo in uso e traendone un vantaggio economico.

Vediamo qui di seguito di cosa tratta e come fare.

  • Cosa si intende per “Casa per Ferie” e per “Casa Vacanze Gruppi”? Che differenze ci sono tre le due fattispecie?

La definizione, le caratteristiche, i requisiti strutturali e funzionali, nonché le modalità per l’esercizio delle strutture ricettive, incluse quelle extralberghiere ove sono classificate le “Case per Ferie”, sono stabilite dalle singole Regioni, divenute titolari esclusive della potestà legislativa in materia di turismo.

Seppur non vi è una completa uniformità nelle normative adottate dalle varie Regioni, le “Case per Ferie” possono essere definite quali:“strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari”. 

Risulta quindi evidente la strumentalità dell’attività ricettiva, gestita da ente o associazione operante senza scopo di lucro, per il perseguimento di una delle finalità suindicate.

Tra i soggetti titolari dell’autorizzazione all’esercizio di una “Casa per Ferie” (fatta eccezione per particolari limitazioni soggettive previste da norme regionali), vi possono essere, tra altri, associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, istituti ed enti religiosi, fondazioni, cooperative.

Con riferimento poi agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (che sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura competente), la gestione di una “Casa per Ferie” risulta connaturata alla missione pastorale e di evangelizzazione e, in tal modo, stante la peculiarità dell’ente ecclesiastico gestore, operante senza scopo di lucro, detta gestione risulta costituire uno vero e proprio strumento per il perseguimento del fine istituzionale di religione e di culto.

Le “Case per Ferie” possono poi assumere specificazioni aggiuntive, connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica, concordate col Comune di riferimento, il quale può stabilire le condizioni per l’utilizzo della specificazione aggiuntiva.

Ad esempio, può assumere la specificazione tipologica aggiuntiva di Residenza d’epoca nel caso in cui la struttura sia assoggettata ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) e sia arredata prevalentemente con mobili d’epoca (fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi).

Assumono poi la dizione di “Case Vacanze Gruppi” quelle attrezzate per il soggiorno di persone organizzate su base volontaria, che autogestiscono direttamente la struttura durante il periodo di permanenza.

Si considerano “Case per Ferie” anche i complessi ricettivi con finalità affini quali foresteriepensionati studenteschicasa della giovanecase religiose di ospitalitàcentri di vacanze per anziani o minori e simili.

  • Domanda di apertura.

Per iniziare l’attività bisogna presentare al Comune in cui è ubicata la struttura, la SCIA, ossia la Segnalazione certificata di inizio attività per Casa per Ferie attraverso lo Sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP), accessibile al link: www.impresainungiorno.gov.it, previa autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Anche le eventuali domande di modifica o cessazione devono essere inoltrate con le medesime modalità.

La presentazione della SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati nonché, nel rispetto di specifiche prescrizioni normative regionali, anche alle persone non alloggiate.

Infine, tra i requisiti normativi richiesti per il funzionamento della “Casa per Ferie” occorre considerare anche una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi per la eventuale responsabilità civile nei confronti dei clienti ed ospiti della struttura ricettiva.

  • Costi e vincoli.

Le “Case per Ferie” tradizionali e quelle con la dizione Case Vacanze Gruppi” devono rispettare la normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza.

Per questo motivo, è sempre bene affidarsi ad esperti del settore (avvocati, commercialisti e ingegneri) prima di intraprendere qualsivoglia attività. I professionisti infatti dovranno effettuare una valutazione previa del vostro immobile, verificando che siano rispettati tutti i requisiti tecnici, giuridici e fiscali per intraprendere l’attività in tutta sicurezza.

Le “Case per Ferie” tradizionali e quelle con la dizione Case Vacanze Gruppi devono possedere dei requisiti minimi strutturali e dei requisiti minimi riguardanti i servizi offerti, che sono indicati nelle leggi regionali di riferimento.

In ogni caso, il gestore dell’attività e tenuto, tra l’altro, a rispettare i seguenti obblighi normativi:

  • Inserire online le presenze turistiche (moduli C59-ISTAT) nel Sistema Turistico provinciale (STU) per la rilevazione statistica ISTAT.
  • Versare limposta provinciale di Soggiorno, riscossa dai propri ospiti, alle scadenze stabilite. Non sono soggetti al pagamento dell’imposta di soggiorno gli ospiti delle Case per Ferie – dizione “Casa Vacanze Gruppi” così come le foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.

Se questo argomento è di Vostro interesse e volete saperne di più, se avete in animo di sfruttare i vostri immobili aprendo un’attività ricettiva, non esitate e scriveteci a info@fiatlux.legal oppure chiamateci al numero +39.338.1530687.

Gli esperti del nostro team (avvocati, ingegneri e commercialisti) saranno ben lieti di mettersi a disposizione per fornire il supporto necessario!

A presto,

Avv. Federica Loreti

Fiat Lux Legal