Se sei un cittadino italiano e stai pensando di trasferirsi temporaneamente in Spagna, questa guida è scritta proprio per te!
Nei prossimi paragrafi vedremo, infatti, quali sono gli adempimenti obbligatori e facoltativi – ma comunque consigliati – per affrontare questa esperienza di vita all’estero senza intoppi.
Se, invece, volessi ottenere subito assistenza diretta da un esperto per il tuo trasferimento nel “Reino de España”, invia subito la tua richiesta attraverso il modulo di contatto e ci metteremo velocemente in contatto con te per sapere quello che ti serve e rispondere alle tue domande!
Adempimenti necessari per chi vuole trasferirsi in Spagna
Iniziamo subito col dire che, qualora tu fossi intenzionato a soggiornare in Spagna per un periodo inferiore a tre mesi, essendo cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea non sarai costretto ad assolvere a particolari adempimenti, se non il fatto di esibire, al momento del tuo ingresso in territorio spagnolo, un documento di identità valido.
Il discorso cambia qualora il tuo soggiorno dovesse avere una durata superiore a tre mesi. I cittadini stranieri provenienti da un altro Paese dell’UE possono, infatti, soggiornare in territorio spagnolo per un periodo superiore ai 90 giorni soltanto se:
- sono lavoratori dipendenti o autonomi in Spagna e dispongono, per sé ed eventualmente anche per i loro familiari accompagnatori, di risorse sufficienti per non diventare un peso per l’assistenza sociale in Spagna durante il periodo di residenza;
- sono studenti iscritti ad un centro pubblico o privato con finalità formativa. Anche in tal caso sarà necessario disporre di un’assicurazione sanitaria pubblica, essere titolari di una tessera sanitaria europea con validità che copra l’intero periodo di residenza, oppure essere in possesso di una assicurazione sanitaria privata valida anche in Spagna;
- sono i familiari (limitatamente a: coniuge, partner registrato e figli a carico) che accompagnano un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo o della Svizzera che soddisfa le condizioni previste in uno dei casi precedenti. Anche in questo caso si dovrà, comunque, dimostrare di avere a disposizione risorse sufficienti.
Per documentare il proprio status di lavoratore o studente ai fini della permanenza in Spagna oltre i tre mesi:
- i lavoratori dipendenti dovranno fornire una dichiarazione di lavoro del datore di lavoro, un certificato di lavoro oppure copia del contratto di lavoro debitamente registrato;
- i lavoratori autonomi dovranno dimostrare la loro condizione esibendo l’iscrizione al Registro delle Imprese o altri documenti similari;
- gli studenti dovranno esibire la documentazione comprovante l’iscrizione ad un centro di formazione, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dall’amministrazione educativa competente. La partecipazione a programmi dell’Unione Europea che promuovono scambi formativi per studenti e insegnanti è considerata sufficiente a soddisfare questo requisito;
- infine, i familiari accompagnatori dovranno fornire adeguata documentazione del rapporto di parentela.
Vi sono, comunque, alcune “eccezioni” che potrebbero, comunque, permetterti di mantenere lo status di lavoratore subordinato o autonomo e, dunque, di conservare la residenza temporanea in Spagna oltre i 90 giorni: ad esempio se, durante il periodo di permanenza, fossi incorso in un’invalidità temporanea derivante da una malattia o da un infortunio, oppure se, essendo stato certificato lo stato di disoccupazione involontaria, ti fossi iscritto al competente servizio per l’impiego per trovare lavoro.
Ciò detto, il fatto di ricadere in uno dei punti 1), 2) o 3), nonché in una delle “eccezioni” sopradette, non ti esonera dall’obbligo di assolvere ad alcuni adempimenti: vediamo subito quali sono.
Richiesta del NIE o “Número de identificación de Extranjero”
Si tratta di un numero di identificazione unico ed esclusivo della persona, equivalente al numero di codice fiscale in Italia, che si ottiene attraverso un’apposita istanza da presentare presso il Commissariato di Polizia o l’Ufficio Immigrazione (“Oficina de Extranjería”) oppure, in alcuni casi, presso gli uffici Consolari all’estero.
Possono richiederlo non solo i cittadini che intendono trasferire la loro residenza in Spagna (in tal caso andrà richiesto il “NIE Verde”), ma anche coloro che hanno solo il domicilio provvisorio (in tal caso, andrà fatta domanda per il “NIE Blanco”) al fine di curare i propri interessi economici, professionali e sociali legati alla Spagna e avere accesso a moltissimi servizi, come ad esempio affittare o acquistare un immobile oppure aprire un conto corrente presso una banca spagnola.
Al momento della richiesta del NIE, occorre fornire agli uffici una prova della motivazione della domanda: ad esempio, acquistare una proprietà immobiliare, avviare un’impresa oppure iscriversi al sistema previdenziale spagnolo.
La procedura di richiesta del NIE non è particolarmente complessa. Può, tuttavia, richiedere molto tempo in quanto gli uffici abilitati al suo rilascio ricevono, in genere, su appuntamento e non sempre hanno date disponibili nell’immediato. È necessario, quindi, muoversi per tempo oppure farsi seguire in loco da un’agenzia specializzata in questo tipo di pratiche.
“Empadronamiento” o iscrizione all’anagrafe spagnola
Si ottiene tramite una apposita domanda al Comune, o “Ayuntamiento” dove è stato stabilito il proprio domicilio o la residenza, presentando, oltre al documento di identità, una prova di residenza in quel luogo (ad esempio: un contratto di affitto). È, comunque, possibile fornire, in via temporanea, anche l’indirizzo di un amico o di un familiare che ci ospita oppure quello di una struttura turistica.
Tale registrazione permette di ottenere il certificato di iscrizione all’anagrafe spagnola, o “volante de registro”, che include il nome, la nazionalità e l’indirizzo della persona registrata, il suo numero di identità straniera e la data di registrazione. Si tratta di un documento indispensabile per poter compiere molti dei passaggi successivi: ad esempio, accedere al sistema sanitario, ottenere una patente spagnola o poter iscrivere i figli a scuola.
Iscrizione all’AIRE (per soggiorni superiori a un anno)
Tutti i cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi sono tenuti a iscriversi all’ Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che è gestita dal Ministero dell’Interno sulla base delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari.
Lo scopo principale di questo adempimento è quello di comunicare la residenza anagrafica all’estero del cittadino italiano al Comune italiano di provenienza, il quale provvederà all’aggiornamento della posizione di residenza anagrafica all’estero e delle liste elettorali.
L’iscrizione AIRE comporta, pertanto:
- la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica Italiana;
- la variazione della residenza anagrafica e non fiscale;
- la possibilità di richiedere i servizi consolari come residente all’estero all’Ufficio consolare di residenza estera (ad esempio: rilascio certificazioni, rilascio passaporto e carta d’identità);
- la possibilità di votare all’estero senza farne espressa richiesta per le tornate elettorali a livello nazionale (rinnovo di Camera e Senato, Referendum).
L’iscrizione all’AIRE deve avvenire obbligatoriamente entro 90 giorni dal trasferimento all’estero, pena una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 € per ogni anno di mancata iscrizione. I cittadini italiani che, per legge, si devono iscrivere all’AIRE sono:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi consecutivi;
- i cittadini che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono, invece, iscriversi all’AIRE:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno (ad esempio: lavoratori stagionali, studenti Erasmus o altri corsi non superiori ad un anno accademico) e che devono quindi mantenere la residenza in Italia;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero;
- i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Salvo casi particolari (ad esempio i minori conviventi con un solo genitore, le persone anziane che non abbiano dimestichezza con canali informatici, ecc.), l’iscrizione all’AIRE si richiede per via telematica tramite il Portale dei Servizi Consolari FAST IT.
Adempimenti facoltativi in caso di soggiorno temporaneo
Oltre agli adempimenti necessari che abbiamo visto nel precedente paragrafo, vi sono anche alcuni adempimenti facoltativi, ma comunque molto importanti, che è bene tenere in considerazione nel caso di un soggiorno di più di tre mesi in Spagna.
Scopriamoli insieme qui di seguito.
Omologazione della patente
In linea generale, la patente italiana è valida per guidare in Spagna. Qualora, però, il tuo documento di guida dovesse scadere durante il periodo di permanenza su suolo spagnolo, dovrai procedere al rinnovo presso la competente autorità spagnola (“Jefatura de Tráfico”).
Non sono, infatti, ammessi certificati sostitutivi o permessi provvisori di guida. I permessi provvisori di guida rilasciati in Italia valgono, infatti, solo per la guida in Italia e non sono validi all’estero.
Se lo desideri, puoi comunque omologare volontariamente la tua patente di guida italiana in Spagna: per farlo, dovrai semplicemente soddisfare i requisiti minimi previsti dallo Stato Spagnolo per ottenere la patente di guida (età minima, idoneità psicofisica, ecc.).
Prima di omologare la patente, le autorità contatteranno le autorità italiane competenti per verificare che non si tratti di una patente limitata, sospesa o revocata. Se la tua patente è di vecchio formato cartaceo, ti verrà rilasciata una nuova patente nel nuovo formato standard plastificato.
L’omologazione della patente italiana con una spagnola diventa, però, necessaria qualora:
- il documento di guida rilasciato in Italia ti fosse stato rubato o l’avessi smarrito (in tal caso, sarà comunque necessario esibire la denuncia di furto o smarrimento dello stesso);
- dopo due anni di residenza abituale (in tal caso, si tratta di un vero e proprio rinnovo, quindi è probabile che tu debba sottoporti anche a delle visite mediche per attestare lo stato di salute psicofisica compatibile con la guida);
- qualora avessi commesso una violazione grave del codice della strada nel paese di residenza (in questo caso, però, la procedura prevista per il rinnovo potrebbe essere diversa).
Immatricolazione dell’auto e assicurazione
Non sussiste l’obbligo di immatricolare l’auto che hai acquistato in Italia nel Paese ospitante (in questo caso la Spagna), se puoi dimostrare che vi soggiorni solo temporaneamente, ad esempio nel caso tu fossi un lavoratore pendolare o uno studente.
Tuttavia, qualora la tua permanenza nel Paese straniero dovesse diventare permanente, in tal caso dovrai provvedere anche a reimmatricolare la tua auto. Per l’immatricolazione è necessario, prima di tutto, presentare un documento che dimostri che il veicolo è assicurato. In tal caso, dovrai fare attenzione che la polizza che hai contratto in Italia sia valida anche in Spagna (in genere, questo avviene solo nel caso di grandi compagnie che offrono servizi internazionali).
Qualora, pertanto, decidessi di trasferirti in Spagna per più di tre mesi e di portare con te la tua auto, la cosa migliore da fare è di contattare, prima della partenza, il tuo assicuratore per sapere se la polizza che hai contratto con lui è valida anche all’estero. In caso contrario, dovrai, quindi, preoccuparti di stipulare una nuova assicurazione in Spagna.
Riconoscimento del titolo di studio
Il riconoscimento degli studi compiuti in un sistema educativo diverso da quello spagnolo rappresenta un passo obbligato per poter continuare a lavorare o studiare in Spagna. Detto riconoscimento può essere, però, di tre tipi:
- “equivalencia” o convalida degli studi esteri: consiste nell’ottenimento di una dichiarazione di equivalenza di detti studi con i corrispondenti studi spagnoli, ai fini della prosecuzione degli studi presso un centro educativo spagnolo;
- “homologación” o omologazione dei titoli ottenuti e degli studi compiuti secondo i sistemi educativi stranieri con titoli e percorsi di studio spagnoli equivalenti. Questa procedura consente di proseguire gli studi in un altro livello educativo spagnolo, nonché di esercitare la professione di riferimento;
- “reconocimiento” o riconoscimento della laurea o degli studi, con effetti esclusivamente professionali: abilita, cioè, all’esercizio di una determinata professione.
Tutte e tre le procedure devono essere richieste ai Ministeri Spagnoli designati dell’omologazione del titolo. Le domande possono essere inoltrate tramite e-mail al seguente indirizzo: titulos.it@educacion.gob.ese-mail.
Per gli studenti che hanno bisogno di proseguire gli studi, la procedura da seguire è quella detta di “equivalencia”, mentre per chi volesse veder riconosciuto, oltre il titolo accademico, anche il diritto ad esercitare la propria professione, la procedura necessaria è quella della “homologación”. La procedura di “reconocimiento”, invece, interessa solo coloro che hanno bisogno di un’attestazione per potersi collocare nel proprio ambito lavorativo. Dato che quest’ultima risulta, solitamente, più snella, in genere viene preferita da coloro che vogliono solo un riconoscimento professionale per iniziare a lavorare.
L’omologazione, inoltre, può riguardare solo titoli di studio che danno accesso a una professione regolamentata, vale a dire una professione che può essere esercitata unicamente se c’è una norma o una legge che la disciplina. Normalmente, per esercitare una professione regolamentata, occorre essere iscritti a un ordine professionale o a un albo.
Ecco, di seguito, un elenco non esaustivo di titoli universitari italiani che in Spagna danno accesso a una professione regolamentata e che, quindi, possono aver bisogno di essere omologati: medico, veterinario, infermiere, farmacista, psicologo o psicoterapeuta, ingegnere, architetto, avvocato (quest’ultimo, però, richiede una procedura leggermente diversificata).
Se fossi in possesso di uno di questi titoli di studio e avessi conseguito l’abilitazione necessaria in Italia, puoi richiedere l’omologazione del titolo oppure, in alternativa, il riconoscimento professionale. Mentre, però, nel primo caso, è previsto l’obbligo di certificazione linguistica DELE, per il riconoscimento questo adempimento non è ritenuto necessario.
Sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria
Come regola, i cittadini della Unione Europea dotati di una tessera sanitaria europea rilasciata nel loro Paese di origine possono ricevere assistenza sanitaria presso le strutture pubbliche e convenzionate di una qualunque altro Stato dell’Unione.
Quindi, se sei un cittadino italiano e durante il tuo soggiorno in Spagna ti ammali e hai bisogno di andare in ospedale, per il ricovero, ma anche per eventuali altri interventi erogati dal Sistema Sanitario nazionale spagnolo, sarai comunque coperto.
Sempre usufruendo della tessera sanitaria, puoi avere accesso ai servizi medico-farmaceutici e diagnostici della Sanità pubblica. Tuttavia, potrebbero esserci degli esami, delle visite e dei farmaci che non sono coperti: in tal caso potrebbe essere utile valutare la possibilità di sottoscrivere una polizza sanitaria in Spagna.
Tieni comunque presente che, qualora ti fossi trasferito temporaneamente in Spagna e fossi un lavoratore subordinato o autonomo che paga i contributi previdenziali spagnoli (oppure un minore o altro familiare al seguito), hai diritto ad iscriverti a pieno titolo all’assistenza sanitaria pubblica spagnola.
Il primo passo per ottenere questo riconoscimento consiste nel prendere un appuntamento con il più vicino ufficio locale di previdenza sociale della “Tesorería General de la Seguridad Social” (Tesoreria generale della previdenza sociale), al termine del quale ti verrà rilasciato un numero di previdenza sociale. A questo punto, non ti resta che prendere questo numero e andare nel tuo “centro de salud” (centro sanitario) di riferimento per registrarsi e richiedere la “tarjeta sanitaria” (tessera sanitaria).
Attenzione, però, perché anche in tal caso avrai bisogno di esibire, insieme al passaporto o alla carta d’identità, anche il NIE e il certificato di “Empadronamiento” o iscrizione all’anagrafe spagnola.
Cosa serve per affittare o acquistare una casa in Spagna
Se hai deciso di stabilirti anche solo temporaneamente in Spagna, probabilmente uno dei primi problemi da risolvere sarà quello abitativo. La prima cosa da sapere è che i contratti di affitto per stranieri sono, di fatto, gli stessi previsti per i cittadini spagnoli. L’unica cosa che cambia è la documentazione che il neo inquilino dovrà fornire: per gli stranieri sarà, infatti, necessario fornire il NIE (numero identificativo dello straniero) oppure, qualora non lo avesse ancora conseguito, il numero di passaporto.
Tuttavia, è molto probabile che il proprietario di casa voglia anche assicurarsi che tu disponga di un reddito adeguato a sostenere i costi della locazione. Potrebbe, dunque, richiederti di esibire il contratto di lavoro o la busta paga oppure, in loro assenza, di presentare una garanzia aggiuntiva, come una fidejussione bancaria o un garante, ossia una persona che possa rispondere per te in caso di morosità o danni. Sarai, comunque, obbligato a versare un deposito cauzionale, in genere corrispondente a una mensilità del canone di locazione pattuito.
Anche per acquistare una casa in Spagna – anche qualora si tratti di un immobile ad uso investimento – sarà necessario fornire il NIE. È, infatti, attraverso questo adempimento che sarai messo in condizione di provvedere al pagamento delle imposte, quali ad esempio: l’IVA e l’AJD, da versare solo nel caso di nuove costruzioni; l’ITP, o “tassa per il trasferimento di proprietà”, da versare solo nel caso di immobili già rogitati almeno una volta; l’IBI, o “imposta sugli immobili”, che deve essere pagata al Comune dove si trova l’immobile; la “Basura”, o tassa sulle immondizie, da pagare semestralmente.
Vi è, poi, una tassa annuale chiamata IRNR o “Impuesto de la Renta de no Residentes”, che deve essere versata solo dalle persone che possiedono una proprietà in Spagna, ma non hanno la residenza ufficiale nel Paese. La tassa sarà calcolata in base al valore della casa, con un’aliquota del 19%.
Infine, oltre alla tassazione, sull’acquisto di un immobile in Spagna gravano anche altri costi, ad esempio: i costi per il notaio, quelli per la registrazione degli atti al catasto, i costi aggiuntivi per l’apertura di un eventuale mutuo e/o quelli per l’intermediazione immobiliare.
La sottoscrizione di un contratto di affitto, così come la compravendita di un immobile in Spagna, possono nascondere molte insidie, soprattutto per chi non padroneggia bene la lingua e le norme di diritto spagnolo. Il nostro consiglio è, dunque, il seguente: prima di firmare qualunque cosa, rivolgiti a un avvocato, che parli sia la tua lingua, sia quella del Paese di riferimento (in questo caso la Spagna).
La consulenza di un avvocato ti aiuterà non soltanto a comprendere appieno quali sono gli obblighi che stai assumendo sottoscrivendo un determinato contratto, ma ti fornirà anche l’assistenza legale necessaria per ottenere il miglior risultato possibile nel tuo interesse.
Come fare ad aprire un conto corrente presso una banca spagnola
Per domiciliare l’affitto e le utenze domestiche, avrai probabilmente bisogno di aprire un conto corrente in uns banca spagnola. Anche nel caso tu fossi un lavoratore dipendente, l’azienda in cui lavori potrebbe chiederti di aprire un conto bancario in Spagna per pagare il tuo stipendio.
Qui, però, il discorso si complica perché, a seconda del tipo di conto che vorrai aprire, la Banca Spagnola potrebbe richiederti anche il NIE o “Número de Identificación de Extranjero”. Altri documenti che potrebbero essere richiesti dall’istituto di credito per procedere all’apertura del conto, oltre al passaporto o alla carta d’identità in corso di validità, sono: contratto di lavoro, buste paga o, nel caso tu fossi un pensionato o uno studente, una prova di residenza, quale, ad esempio, un contratto di affitto, una bolletta o, se già lo avessi ottenuto, il certificato di “empadronamiento”.
Nel caso non fossi residente, la banca potrebbe richiedere, invece, un certificato di “non residenza” richiedibile presso una stazione di Polizia e disponibile in 15 giorni al massimo.
Le tipologie di conto corrente previste in Spagna per i privati e per le aziende sono davvero tante e, alcune di queste, possono presentare costi aggiuntivi che è bene conoscere prima della sottoscrizione del contratto. Affidarsi a un intermediario esperto che conosca bene la lingua, anche in questo caso, risulta la decisione più saggia.
Legalizzazione di documenti rilasciati in Italia
Qualora dovessi presentare in via ufficiale dei documenti o certificati rilasciati da un Paese straniero in Spagna, ad esempio per partecipare a un bando o a un concorso, è, in genere, necessario “legalizzare” l’atto presso l’autorità competente dello Stato che emette il documento e tradurlo nella lingua del Paese destinatario, prima di consegnarlo all’ente spagnolo che lo richiede.
La legalizzazione può interessare vari tipi di documenti sia dei privati, sia delle aziende, tra cui: tutti i documenti attestanti il titolo di studio rilasciati in Italia, certificato penale, certificati anagrafici e di Stato Civile come il Certificato di nascita, il Certificato di stato di famiglia, il Certificato di matrimonio e così via.
La cosa importante da sapere è che, nel caso dello scambio di documenti ufficiali tra l’Italia e la Spagna, per quanto riguarda l’obbligo di legalizzazione, sono previste delle esenzioni. In particolare:
- ai sensi della Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti rilasciati dai Consolati Spagnoli ovunque nel mondo, se devono essere usati in Italia;
- in base all’Accordo Italia Spagna del 10 ottobre 1983, sono esenti da legalizzazione: gli atti e documenti inerenti allo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, alla loro nazionalità, al loro domicilio oppure alla loro residenza, a prescindere dall’uso per il quale essi sono rilasciati; gli atti e documenti finalizzati alla celebrazione di un matrimonio o alla formazione di un atto di stato civile;
- in forza del Regolamento UE 2016/1191, sono esenti da legalizzazione gli atti e documenti riguardanti: a) nascita; b) esistenza in vita; c) decesso; d) nome; e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata; h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata; i) filiazione; j) adozione; k) domicilio e/o residenza; l) cittadinanza; m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza; n) documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza;
- infine, in base alla Convenzione di Monaco del 1980, sono esenti da legalizzazione i certificati spagnoli attestanti la capacità matrimoniale e redatti su modello plurilingue, mentre, in forza della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, sono esenti da legalizzazione (e traduzione) anche gli estratti di stato civile (nascita, matrimonio e morte) emessi utilizzando il modello plurilingue previsto dalla medesima Convenzione.
Per gli atti che, invece, non rientrano nei casi di esenzione sopra detti (in particolare, tutti quelli necessari all’avvio di un’attività in proprio), dal momento che sia l’Italia, sia la Spagna sono Paesi sottoscrittori della Convenzione dell’Aia del 1961, la procedura di legalizzazione richiesta è quella semplificata con “apostille”, che andrà richiesta:
- alla Prefettura, nel caso di certificati e altri documenti pubblici rilasciati dai Comuni, Università, istituti scolastici, Camere di Commercio, ASL, Diocesi e così via;
- alla Procura, per i documenti rilasciati da notai, le sentenze e altri atti emessi dai Tribunali.
La traduzione in spagnolo è sempre necessaria?
L’atto pubblico rilasciato in Italia che deve essere presentato a un ente spagnolo deve essere sempre tradotto in spagnolo o, nel caso in cui il documento sia destinato ad enti con sede nel territorio di una Comunità Autonoma, nella lingua ufficiale di quest’ultimo. Anche in questo caso, però, possono esservi alcune esenzioni in base a specifiche convenzioni. È, pertanto, preferibile sentire prima un legale per non rischiare di perdere tempo e denaro!
La traduzione richiesta, in questo caso, è la traduzione giurata o asseverata che si fa in Tribunale, ma in alcuni casi potrebbe anche essere richiesta la traduzione certificata. Nell’incertezza, chiedi sempre all’ente spagnolo destinatario quale sia il tipo di traduzione necessario oppure rivolgiti ad un esperto come Fiat Lux, il tuo “ponte sicuro” tra l’Italia e la Spagna!
Come fare ad ottenere assistenza legale in Spagna
Se durante il tuo soggiorno in territorio spagnolo dovessi essere accusato di un reato o fossi tu ad aver bisogno di fare una denuncia in quanto vittima di un sinistro, potresti sentirti disorientato in quanto il sistema legale spagnolo presenta delle differenze rispetto a quello italiano.
Qualora, ad esempio, si subisca un furto, una rapina o un’aggressione in Spagna, la prima cosa da fare è quella di chiedere aiuto chiamando il numero 091 della Policia Nacional oppure il numero 062 della Guardia Civil. Dopodiché, si dovrà procedere con la denuncia utilizzando il canale online, che, però, è offerto solo in lingua spagnola, oppure recandosi personalmente presso un Commissariato (servizio offerto, in genere, in varie lingue).
Fatto questo sarà, comunque, necessario farsi seguire da un avvocato. La tentazione che hanno tutti è quella di contattare il proprio legale in Italia: sappi, però, che questi non potrà assisterti, a meno di non aver già ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione in Spagna.
Come fare, allora, a trovare un avvocato abilitato alla professione in Spagna? In linea generale, puoi ricorrere alla funzione “Trova un avvocato” presente sul portale europeo della giustizia elettronica. La ricerca, che avviene all’interno della banca dati del “Consejo General de la Abogacía Española”, può anche essere filtrata per città e settore di specializzazione (ma non per la lingua parlata). Tuttavia, qualora non conoscessi ancora bene lo spagnolo, utilizzando questo servizio corri il rischio di trovare un avvocato che non parla l’italiano e questo potrebbe rappresentare un problema ai fini del corretto svolgimento del procedimento legale.
Nella maggior parte dei casi è, dunque, sempre preferibile affidarsi ad un legale italiano che abbia l’abilitazione ad esercitare la propria professione anche in Spagna, oppure a un legale spagnolo che conosca bene l’italiano o abbia, nel suo studio, qualcuno che sia in grado di parlare perfettamente la tua lingua.
Sappi, inoltre, che anche in Spagna esistono gli istituti della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio per coloro che non hanno la possibilità economica di sostenere gli onorari e le spese per la consulenza giuridica, sia per difendersi, sia per agire in giudizio.
In Spagna, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato prende il nome di “asistencia juridica gratuita” e può essere richiesto da tutti i cittadini spagnoli e anche da quelli di altri Stati membri dell’Unione Europea che dimostrino di non disporre di mezzi sufficienti per sostenere le spese del giudizio. Tale diritto è, inoltre, riconosciuto, indipendentemente dalle risorse economiche, a soggetti particolari come, ad esempio, vittime di violenza di qualsiasi genere, minorenni, soggetti disabili, donne vittime di abuso o maltrattamenti.
La domanda va presentata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (“Colegio de Abogados”) territorialmente competente in base al domicilio del ricorrente, oppure presso il Tribunale del domicilio del ricorrente o presso il quale si svolge il procedimento giudiziario, che trasmetterà la domanda all’Ordine degli Avvocati.
Se desideri ricevere supporto da un legale per ottenere l’assistenza giuridica gratuita in Spagna, per trovare un avvocato italiano in Spagna oppure per ottenere risposta a qualsiasi altro tuo quesito relativo al funzionamento del sistema legale spagnolo, non esitare a contattarci: siamo qui per questo!