Stranieri in Italia: aumenta il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini extra UE

La manovra di bilancio 2024 ha aumentato il costo dell’iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) per i cittadini extra UE. Vediamo insieme in questo articolo chi è tenuto a effettuare questo versamento e quali sono invece le categorie escluse.

La legge di bilancio 2024 (Legge 213 del 2023) ha aumentato a Euro 2.000,00 (dai precedenti Euro 387,00) il contributo annuale richiesto per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per gli stranieri che non hanno diritto all’assistenza pubblica. La manovra ha suscitato molte critiche e perplessità, soprattutto da parte delle Congregazioni Religiose con membri provenienti da paesi extra UE che devono rimanere in Italia per periodo più o meno lunghi.

In risposta alle perplessità sollevate dalla norma, il Ministero della Salute ha precisato che “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all’iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.

Chi deve versare il contributo

Vediamo, dunque, quali sono le categorie che devono versare il contributo forfettario di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per avere diritto all’accesso all’assistenza sanitaria:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi (con permesso di studio il costo nel 2024 passa da Euro 149,00 a Euro 700,00, per i collocati alla pari il contributo passa da Euro 219,00 a Euro 1.200,00);
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa;
  • il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato);
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale l’iscrizione è obbligatoria;
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
  • genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008;
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

Si ricorda che in alternativa all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (a pagamento o di diritto, quindi gratuita) si può sempre procedere alla stipulazione di una assicurazione sanitaria privata.

Chi non deve versare il contributo

Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale:

  • i titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
  • coloro che sono in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
  • i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

Altre informazioni  sull’assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia  sono disponibili sul sito del Ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti,  anche sui siti internet dei singoli Atenei.

Se volete saperne di più, non esitate e contattaci alla nostra email: info@fiatlux.legal. Saremo ben lieti di mettere a vostra disposizione le nostre conoscenze per chiarire i vostri dubbi e risolvere i vostri problemi.

A presto e un cordiale saluto,

Fiat Lux Legal

Avv. Federica Loreti

Altri articoli simili

Similitudini e differenze tra Atto notorio e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in Italia

L’Atto notorio (o Atto di notorietà) è un documento di natura pubblica con cui si attestano stati, qualità personali o

L’ISTITUTO GIURIDICO DELL’USUCAPIONE IN ITALIA: QUANDO SI APPLICA E COME FUNZIONA

L’usucapione in Italia è un istituto giuridico (disciplinato dagli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile) che permette l’acquisizione della

Come massimizzare l’efficienza e la sostenibilità delle Congregazioni Religiose?

Riconoscendo l’importanza cruciale e le sfide uniche legate alla gestione amministrativa e alla sostenibilità economica degli enti religiosi, affrontiamo oggi un tema