Immobili degli enti ecclesiastici e IMU: le conclusioni della Corte Suprema di Cassazione

Vogliamo affrontare in questa nuova news un tema molto delicato, ossia l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) sugli immobili posseduti da enti ecclesiastici

La Corte Suprema di Cassazione, il più alto organo giurisdizionale italiano in materia civile e penale, ha, infatti, emesso di recente una ordinanza che ha chiarito alcuni aspetti controversi di questa materia, delineando un quadro piuttosto complesso e in continua evoluzione. 

Cosa afferma la Corte Suprema di Cassazione riguardo il pagamento dell’Imu sugli immobili ecclesiastici

L’Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Civile, Sez. Tributaria n. 17679 del 26/06/2024 ha fornito degli interessanti chiarimenti sul trattamento IMU di alcuni immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici

La questione affrontata attiene all’applicabilità dell’esenzione dall’IMU prevista dalla lettera g) del comma 759 dell’articolo 1 della legge 160/2019, in favore degli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir) per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (educative, ricreative, sportive, culturali, etc.), con modalità non commerciali

L’esenzione riguarda anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in base alla quale: “Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (…)”. 

Uno dei requisiti richiesti dalla norma è, quindi, che l’attività sia svolta con modalità non commerciali, ossia in forma gratuita o con corrispettivi simbolici che rappresentino una parziale copertura dei costi (corrispettivi che, secondo il Decreto Ministeriale 200/2012, in molti casi devono essere comunque inferiori alla metà della media dei corrispettivi di mercato per le relative attività). 

Le attività religiose e di culto, secondo la Corte, in senso stretto non hanno di per sé natura commerciale, dovendo escludersi in re ipsa il perseguimento di una finalità speculativa o lucrativa; ciò in quanto non è logicamente concepibile lo svolgimento di un’attività di religione o di culto con modalità commerciali.

Alla disposizione sopra citata va ad aggiungersi l’esenzione prevista dalla lettera d) del medesimo comma 759, in favore dei fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.

Tanto premesso, la controversia affrontata dalla Corte riguarda una serie di immobili posseduti da un ente religioso e il loro assoggettamento a IMU. La Corte precisa che sono pertinenza degli edifici destinati al culto, oltre all’oratorio, anche i locali destinati alle attività di catechesi, agli incontri ed alle iniziative parrocchiali di carattere non commerciale, nonché le abitazioni per il clero addetto alla chiesa (cioè: alla parrocchia), quelle dei sacrestani assunti con l’apposito contratto e le abitazioni delle religiose operanti per convenzione anche all’interno della pastorale parrocchiale.

Esenzione anche per la casa del parroco, dei collaboratori e per gli immobili dati in comodato ad altri enti non commerciali

Anche l’abitazione del parroco (la casa canonica) è una pertinenza del luogo di culto. La casa sita nei pressi della chiesa, destinata ad abitazione del parroco addetto alla stessa, è pertinenza di quest’ultima, salvo prova contraria che deve essere fornita dall’ente impositore. A tal fine non rileva che il parroco abbia la residenza anagrafica in altro comune o comunque non risieda, temporaneamente, in quella casa, essendo il vincolo pertinenziale collegato ai beni e non alle persone che si trovano a operare nei fabbricati in questione (chiesa e casa canonica). Non rileva per la Corte neppure la categoria catastale in cui è iscritta la casa. Tuttavia, deve sempre essere verificata l’effettiva destinazione della casa canonica, in quanto il rapporto pertinenziale può essere sciolto anche da fatti concludenti. 

Analogo ragionamento va svolto per l’abitazione dei collaboratori del parroco, sempreché si tratti di religiosi a servizio della medesima chiesa parrocchiale. La Corte ha, infatti, ritenuto che rientrino nell’esenzione tutte le abitazioni dei vari parroci addetti alla chiesa (Cassazione, Sez. 5^, 12 novembre 2021, n. 33766; Cassazione., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34451). La cooperazione alla celebrazione del culto, alla somministrazione dei sacramenti e alla gestione delle attività pastorali può valere a estendere l’esenzione anche ai collaboratori del Parroco.

Sono esenti dall’IMU anche gli immobili destinati ad abitazione dei membri di una congregazione religiosa, con modalità assimilabili all’abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari. Questi immobili sono infatti destinati alla formazione del clero e dei religiosi (articolo 16, lettera a, legge 222/1985) e sono altresì destinati ad attività ricettiva, parimenti inclusa nell’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) citata e da intendersi riferita all’ospitalità e accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all’ente proprietario.

Analogamente, spetta l’esenzione per gli immobili di un ente non commerciale religioso utilizzati da un altro ente religioso. Infatti, seppure la norma della lettera g) del comma 759 dell’articolo 1 della legge 160/2019 richiede il requisito dell’utilizzazione diretta da parte del possessore, va ricordato che il comma 71 dell’articolo 1 della legge 213/2023 ha introdotto una norma interpretativa (quindi retroattiva) sia della citata lettera g) che delle precedenti disposizioni in materia (articolo 7, comma 1, lettera i, del d.lgs 504/1992), in base alla quale l’esenzione riguarda anche gli immobili concessi in comodato ad un altro ente non commerciale strutturalmente o funzionalmente collegato all’ente proprietario, a condizione che lo utilizzi esclusivamente per lo svolgimento di una delle attività agevolate di cui alla citata lettera g), con modalità non commerciali. Norma che deroga al requisito dell’utilizzo diretto. 

Conclude la Corte che ne consegue che anche l’utilizzazione indiretta dell’immobile a titolo di comodato per la destinazione esclusiva ad attività di religione o di culto da parte di un altro ente ecclesiastico può venire in rilevo ai fini dell’esenzione da IMU a vantaggio dell’ente ecclesiastico che ne sia proprietario.

Condizioni generali per l’esenzione

Dal punto di vista probatorio, il contribuente deve limitarsi a dimostrare la sua natura di ente non commerciale, ente ecclesiastico, e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell’immobile all’attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell’attività svolta, laddove grava sull’ente impositore di provare l’eventuale esercizio di un’attività commerciale.

Tanto detto, passiamo ora alle principali conclusioni sul tema:

  • Esenzione condizionata: l’esenzione IMU per gli immobili degli enti ecclesiastici non è automatica, ma è subordinata al rispetto di determinati requisiti.
  • Destinazione d’uso: l’immobile deve essere effettivamente destinato ad attività istituzionali dell’ente, quali il culto, l’assistenza, la cultura, la formazione religiosa e altre attività non commerciali.
  • Rapporto di strumentalità: deve sussistere un diretto e concreto collegamento tra l’uso dell’immobile e le finalità istituzionali dell’ente.
  • Attività commerciale: qualora l’immobile sia utilizzato anche per svolgere attività commerciali, l’esenzione può essere parziale o totalmente revocata.
  • Corrispettivi: il fatto che venga richiesto un corrispettivo per l’utilizzo dell’immobile non esclude necessariamente l’esenzione, purché il corrispettivo sia simbolico e non alteri la natura non commerciale dell’attività svolta.
  • Comodato: anche l’utilizzo dell’immobile in comodato ad altri enti ecclesiastici può rientrare nell’esenzione, purché l’immobile continui ad essere destinato ad attività istituzionali.

Conclusioni generali e cosa fare in caso di controversia

Possiamo, dunque, affermare che gli ultimi sviluppi giurisprudenziali hanno ribadito che l’esenzione IMU per gli enti ecclesiastici deve essere interpretata in modo restrittivo, tenendo conto della natura pubblica dell’imposta e della necessità di evitare indebite elusioni fiscali.

Ecco quali sono i punti salienti che emergono a seguito di questa nuova Sentenza:

  • Complessità della materia: la giurisprudenza in materia è complessa e articolata, e ogni caso concreto deve essere valutato in base alle proprie peculiarità.
  • Importanza della consulenza specializzata: si consiglia agli enti ecclesiastici di rivolgersi a consulenti esperti per una corretta valutazione della propria posizione e per l’eventuale definizione di contenziosi con gli enti locali.
  • Evoluzione normativa: la normativa in materia è soggetta a frequenti modifiche, pertanto è fondamentale tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi giurisprudenziali e legislativi.

In caso di controversie con l’ente locale relative all’IMU, è fondamentale agire tempestivamente avvalendosi dell’assistenza di un legale esperto in materia tributaria. Lo studio legale Fiat Lux è a Vostra completa disposizione per offrire una consulenza personalizzata e immediata. Non esitate a contattarci all’indirizzo info@fiatlux.legal per qualsiasi chiarimento.

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