Profili giuridici della transizione ecologica: le Comunità Energetiche Rinnovabili come nuovo modello di gestione dei beni ecclesiastici

Guardando allo scenario legislativo del 2026, appare chiaro che per gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR) è giunto il momento di una svolta. Non si tratta più soltanto di custodire e proteggere il proprio patrimonio, ma di farlo evolvere. La vera sfida oggi è infatti la valorizzazione dinamica: un obiettivo ambizioso che trova nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) uno strumento ideale per trasformare i beni immobili in risorse attive, sostenibili e al servizio della collettività.

1. Che cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) 

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un modello innovativo di gestione dell’energia basato sulla condivisione. In parole semplici, si tratta di gruppi di cittadini, enti (come gli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti), piccole imprese o autorità locali che si uniscono per produrre, consumare e scambiare energia da fonti rinnovabili.

In una CER, i membri installano impianti di produzione di energia pulita (solitamente pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici di loro proprietà). L’energia così prodotta viene poi:

  • consumata direttamente dall’ente (auto-consumo fisicamente collegato);
  • immessa in rete quando non utilizzata istantaneamente;
  • condivisa virtualmente con gli altri membri della comunità che consumano energia in quel medesimo arco orario.

2. L’inquadramento normativo delle CER per gli enti religiosi

Il quadro normativo consolidato (a partire dal D.Lgs. 199/2021 e successive integrazioni) riconosce agli Enti del Terzo Settore (ETS) e agli enti religiosi una soggettività privilegiata nella costituzione di comunità energetiche. Dal punto di vista legale, la CER si configura come un soggetto giuridico autonomo -tipicamente un’associazione o una cooperativa- volto a generare benefici ambientali, economici e sociali piuttosto che profitti finanziari.

Per una Congregazione, questo implica la necessità di definire statuti che rispettino la doppia natura dell’ente (canonistica e civilistica), garantendo che la CER non snaturi la finalità di religione e di culto e la strutturazione di organi decisionali che permettano all’Ente di mantenere il controllo strategico pur aprendosi alla partecipazione di terzi (parrocchie, privati, piccole imprese locali).

3. Gestione degli immobili e diritto di superficie

La messa a disposizione dei lastrici solari o dei terreni della Congregazione per l’installazione di impianti fotovoltaici solleva questioni contrattuali delicate: è infatti essenziale disciplinare correttamente il diritto di superficie o il comodato d’uso, prevedendo clausole di manleva per la Congregazione in caso di danni o malfunzionamenti dell’impianto.

Altresì, molti immobili religiosi sono soggetti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004). L’avvocato deve qui agire come mediatore per ottenere le autorizzazioni paesaggistiche, privilegiando tecnologie integrate che bilancino l’efficienza energetica con la conservazione storica.

4. Profili fiscali e terzo settore

Nel corso del 2026, assisteremo a un legame sempre più stretto tra il regime degli Enti Ecclesiastici e le normative del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Questa convergenza richiede un’attenzione particolare, specialmente quando si parla di innovazione energetica e trasparenza. Ecco i punti chiave da monitorare:

  • l’attenzione alla fiscalità energetica: quando un ente decide di gestire proventi derivanti dall’energia condivisa, deve muoversi con estrema cautela. Il rischio concreto è che tali entrate vengano classificate come un’attività commerciale prevalente: se ciò accadesse, l’ente perderebbe i benefici fiscali tipici delle organizzazioni non profit. È quindi fondamentale monitorare costantemente l’equilibrio tra queste attività e la natura istituzionale dell’ente;
  • l’importanza di una rendicontazione trasparente: la partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) porta con sé obblighi di trasparenza ben precisi. È necessario adottare un sistema di contabilità separata per tutte le attività legate alla CER. Questo non è solo un atto formale, ma lo strumento indispensabile per dimostrare che i risparmi e gli incentivi ottenuti siano effettivamente reinvestiti in finalità sociali o missionarie, coerentemente con i valori dell’ente.

5. Esempio di Clausola Statutaria: la “Missione Green”

L’inserimento di questa clausola è fondamentale per allineare le finalità dell’ente con la partecipazione alle CER, garantendo che l’attività non sia vista come estranea ai fini di religione o di culto.

Ecco un esempio di nuova clausola statutaria: Articolo [X] – Finalità di Sostenibilità e Valorizzazione Ambientale “L’Ente, in coerenza con la propria missione e in spirito di custodia del creato, persegue finalità di tutela ambientale e di contrasto alla povertà energetica. A tal fine, l’Ente può promuovere, partecipare o aderire a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e ad altre forme di condivisione dell’energia, destinando i benefici socio-ambientali derivanti da tali attività al sostentamento delle proprie opere istituzionali e al supporto delle fasce più fragili della comunità locale”.

Per garantire che l’attività legata alle CER non sia configurata come un mero esercizio d’impresa (lucrativo), ma come attività di religione o di culto (o a esse connessa), è opportuno inserire riferimenti ai fini istituzionali, come per esempio:

  • riferimento al fine di religione: “L’adesione alla CER costituisce modalità di attuazione delle finalità di carità e di istruzione dell’Ente, in armonia con le disposizioni del Codice di Diritto Canonico (Cann. 1254 e segg.) relative all’amministrazione dei beni temporali”;
  • destinazione dei proventi: “I risparmi e gli incentivi derivanti dalla condivisione energetica saranno destinati esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali, con particolare riguardo al mantenimento del patrimonio architettonico e al sostegno dei bisognosi”.

6. I benefici legislativi del 2026

Nel panorama attuale, la normativa incentiva fortemente queste configurazioni attraverso:

  • Contributi a fondo perduto (specialmente nei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti tramite il PNRR).
  • Tariffe incentivanti garantite per 20 anni sull’energia condivisa.
  • Semplificazioni burocratiche per l’installazione di impianti su edifici di interesse religioso.

Le CER non sono quindi solo una questione tecnica, ma un’opportunità strategica:

  • Risparmio economico: gli incentivi statali (erogati dal GSE) per l’energia condivisa permettono di abbattere drasticamente i costi delle bollette per le parrocchie, le case generalizie o gli istituti.
  • Impatto sociale: l’ente può decidere di destinare parte dei benefici economici per aiutare famiglie in difficoltà a pagare le bollette, contrastando la cosiddetta “povertà energetica”.
  • Valore pastorale: è un modo concreto per mettere in pratica l’enciclica Laudato si’, trasformando il patrimonio immobiliare in uno strumento di “ecologia integrale”.

7. Conclusioni

Le CER trasformano quindi l’Ente da semplice “consumatore passivo” a “prosumer” (produttore + consumatore attivo), rendendo il patrimonio non più un peso manutentivo, ma una risorsa dinamica per la comunità.

In conclusione, la transizione ecologica del 2026 non è solo un atto di sensibilità ambientale, ma un’operazione di ingegneria giuridica. Le Congregazioni che sapranno dotarsi di statuti flessibili e contratti blindati non solo proteggeranno il proprio patrimonio, ma assicureranno la sostenibilità dell’ente per i decenni a venire.

Il Vostro Ente è pronto per la transizione energetica?

Per passare dalla teoria alla pratica, è fondamentale verificare preliminarmente la conformità della propria struttura. Se desiderate approfondire i requisiti tecnici minimi necessari per costituire una CER -come la tipologia di contatori installati o l’idoneità della posizione degli immobili–  i nostri consulenti sono pronti a guidarvi.

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Fiat Lux Legal 

Avv. Federica Loreti

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