Enti Non Commerciali: Modifica alla tassazione dei dividendi

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Enti Non Commerciali

Modifica alla tassazione dei dividendi: la novità nella Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178)

La Legge di Bilancio 2021 introduce una novità molto importante nell’ambito della tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali (di seguito ENC), modificando quanto in precedenza stabilito. Vediamo qui di seguito nel dettaglio.

1) Precedente tassazione

La percentuale della tassazione dei dividendi percepiti da un ENC era stata difatti aumentata nel 2017, con l’articolo 1, comma 2, del D.M. 26 maggio 2017: tale provvedimento aveva infatti innalzato la percentuale degli utili che concorrono alla formazione del reddito imponibile dal 77,74 % al 100%. In tal modo, il legislatore aveva privato i dividendi percepiti dagli ENC di qualsiasi agevolazione fiscale.

2) La nuova tassazione dei dividendi degli ENC nella Legge di Bilancio     2021: ambito di applicazione 

La Legge di Bilancio 2021, nei commi 44-47 disciplina la detassazione del 50% degli utili degli ENC, a far data dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege.

         2.1) I soggetti beneficiari

Quali sono gli ENC che possono beneficiare di questa nuova previsione? La modifica normativa è riferita agli utili percepiti dagli ENC di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).  Si tratta quindi di:

  • enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • trust non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
  • stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non commerciali di cui alla lettera d) del comma 1 del TUIR.

          2.2) Condizioni per l’accesso all’agevolazione

Condizione per l’accesso all’agevolazione è che i citati ENC esercitino, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati dalla stessa Legge di Bilancio 2021, ossia:

  • famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
  • arte, attività e beni culturali.

3) La destinazione del risparmio d’imposta.

La Legge di Bilancio 2021 detta anche le regole di destinazione dell’importo escluso dalla tassazione: il risparmio d’imposta deve essere infatti destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Sono esclusi da tale misura gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.

Restiamo a Vostra disposizione se volete saperne di più! I nostri esperti saranno ben lieti di rispondere alle vostre domande. Scriveteci a: info@fiatlux.legal.

Un cordiale saluto e a presto,

Avv. Federica Loreti

Fiat Lux Legal[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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