Come fare una donazione a un ente religioso in Italia

In questo articolo analizzeremo un tema spesso sottovalutato, ma di grande rilevanza: le modalità per effettuare donazioni ad enti religiosi in Italia, un’operazione che richiede attenzione perché può nascondere delle insidie.

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1. Cos’è una donazione a un ente religioso, da quali leggi viene regolata e chi la può effettuare

In Italia, una donazione ad un ente religioso è un atto giuridico gratuito attraverso il quale un individuo (il donatore) trasferisce la proprietà di un bene (denaro, beni mobili o immobili) ad un ente ecclesiastico o ad una confessione religiosa. Questo atto è spesso motivato da ragioni di fede, carità o dal desiderio di sostenere le attività dell’ente.

Dal punto di vista giuridico, le donazioni agli enti religiosi in Italia sono principalmente regolate dal Codice Civile e da specifiche intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose, in particolare la Chiesa Cattolica. Queste intese definiscono lo status giuridico degli enti religiosi e regolano aspetti specifici delle donazioni.

Per quanto riguarda i requisiti del donante, è necessario che questi sia nel pieno possesso dei propri diritti per poter sottoscrivere un atto di donazione. Non possono, quindi, fare una donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni, quali ad esempio i minori, gli inabilitati e gli interdetti; è, inoltre, possibile richiedere l’annullamento della donazione fatta da chi, pur non legalmente incapace, si provi essere stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento della conclusione del contratto di donazione, purché la contestazione e la relativa azione giudiziaria siano intraprese entro il termine di 5 anni dal giorno in cui la donazione è stata realizzata.

2. Come si effettua una donazione

Effettuare una donazione comporta l’espletamento di alcune procedure che illustreremo di seguito, qualsiasi sia la finalità che si desideri ottenere, come ad esempio sostenere economicamente la propria comunità religiosa, contribuire alle opere caritative e sociali, esprimere gratitudine per un beneficio ricevuto oppure semplicemente ottenere vantaggi fiscali.

2.1 Identificare l’ente destinatario

Tutti gli enti ecclesiastici in Italia possono essere destinatari di donazioni. 

Quando invece è l’ente ecclesiastico che intende effettuare una donazione si dovrebbe, in linea generale procedere come segue:

  1. consultare il proprio statuto in quanto lo statuto dell’ente indica le procedure interne da seguire per compiere atti di disposizione del patrimonio;
  2. rivolgersi al proprio organo di rappresentanza come il vescovo, il consiglio direttivo o l’organo competente dell’ente ecclesiastico che dovrà valutare la donazione e decidere se concedere l’autorizzazione;
  3. verificare eventuali autorizzazioni statali: in alcuni casi, soprattutto per donazioni di beni immobili o di rilevante valore economico, potrebbe essere necessaria un’autorizzazione da parte dello Stato.

2.2 Definire l’oggetto della donazione

La donazione può riguardare:

  • beni immobili;
  • beni mobili;
  • denaro;
  • titoli di credito;
  • azioni e quote di partecipazione ad una società. 

Esiste tuttavia un limite che consiste nel fatto che la donazione deve avere ad oggetto un bene già presente nel patrimonio del donante. Non è, quindi, consentito effettuare donazioni di beni di cui ancora non si è entrati in possesso né, tantomeno, di beni che sono di proprietà di altri.

2.3 Redigere l’atto di donazione

Sebbene non sia ammissibile un contratto preliminare di donazione, in quanto ciò comprometterebbe la spontaneità tipica di tale atto, per effettuare un’erogazione liberale a un ente religioso è comunque necessario stipulare un atto formale.

L’atto può essere redatto in forma libera oppure, preferibilmente, tramite un notaio, soprattutto quando si tratta di donazioni di beni immobili. Nel caso di atto pubblico notarile, la forma prevista dalla legge, in base all’art. 782 del Codice Civile,  è quella che richiede la presenza di due testimoni e l’accettazione formale da parte del donatario.

La redazione di un atto formale per una donazione può essere omessa esclusivamente nel caso di donazioni di “modico valore”. In tali circostanze, la semplice consegna del bene al donatario è sufficiente. Tuttavia, è importante sottolineare che la valutazione del “modico valore” non si limita al valore intrinseco del bene, ma tiene conto anche, e soprattutto, della situazione economica del donante.

Altresì, è importante sottolineare che la redazione di un atto formale che descriva nel dettaglio la donazione rappresenta una garanzia aggiuntiva, a tutela sia del donante che, soprattutto, del beneficiario. In mancanza di un atto pubblico che attesti la donazione, infatti, sussiste sempre il rischio che il bene donato sia rivendicato non solo dal donante stesso, ma anche dai suoi eredi.

Fanno eccezione a questa regola le persone giuridiche come società, associazioni, eccetera. In questi casi, infatti, non è necessario stipulare un atto pubblico per la donazione poiché è sufficiente acquisire il verbale della delibera dell’organo amministrativo che ha deciso di effettuare la donazione. 

2.4 Registrare la donazione

La registrazione della donazione presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria in Italia quando si tratta di un atto pubblico redatto da notaio. La registrazione serve a:

  • dare pubblicità all’atto: in questo modo, infatti, tutti possono prendere conoscenza dell’avvenuta donazione e delle sue modalità;
  • determinare l’imposta di donazione: l’Agenzia delle Entrate, sulla base della registrazione, calcola l’imposta di donazione dovuta e invia il relativo avviso di pagamento al donatario;
  • aggiornare i registri immobiliari: nel caso di donazione di beni immobili, la registrazione serve ad aggiornare i registri catastali e i registri della conservatoria dei registri immobiliari.

Generalmente, la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell’atto pubblico di donazione. Questo atto deve essere redatto da un notaio, il quale si occuperà di tutte le formalità necessarie, compresa la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente.

La registrazione non è, comunque, obbligatoria nel caso di donazioni di modico valore, effettuate tra familiari stretti e formalizzate con un atto privato. Tuttavia, anche in questi casi, si consiglia di rivolgersi a un notaio per redigere l’atto e per avere una consulenza personalizzata.

Risulta invece obbligatoria, anche quando l’imposta di donazione non è dovuta. Questo perché la registrazione serve a rendere opponibile ai terzi la donazione e a garantire la trascrizione nei registri immobiliari, se si tratta di beni immobili.

La mancata registrazione in caso di obbligatorietà comporta diverse conseguenze, quali:

  • inefficacia della donazione nei confronti dei terzi: la donazione non sarà opponibile ai creditori del donatario e potrebbe essere revocata;
  • sanzioni amministrative: sono previste sanzioni pecuniarie per la mancata registrazione.

3. È possibile apporre un vincolo di utilizzo/destinazione d’uso al bene che viene donato?

La disciplina giuridica relativa alle donazioni permette di apporre dei vincoli riguardo l’impiego dei beni che vengono donati. Tali vincoli possono essere espressi medianti specifiche clausole aggiuntive inserite nel contratto di donazione.

Attraverso tali clausole, il donante può imporre al beneficiario della donazione  l’obbligo di osservare determinati vincoli, come quello di destinare l’immobile donato ad un certo utilizzo (ad esempio la realizzazione di un ospedale o di una scuola) oppure, nel caso ad esempio di una collezione di quadri, che questa sia resa accessibile al pubblico in determinati giorni e orari.

Tali clausole, allo scopo di non apparire come mere raccomandazioni, ma come veri e propri obblighi con valore coercitivo nei confronti del donatario, devono comunque essere sempre espresse in forma scritta all’interno del contratto. 

Il beneficiario della donazione è tenuto all’osservanza dei vincoli imposti dal donante, purché questi non comportino oneri eccedenti il valore del bene donato.

4. Benefici fiscali per le donazioni

In Italia, le erogazioni liberali in favore di enti religiosi con i quali lo Stato ha stipulato accordi o intese possono essere dedotte dal reddito complessivo delle persone fisiche, entro determinati limiti:

  • deducibilità: la legge prevede una deducibilità dal reddito complessivo per un importo massimo definito annualmente dalla legge di bilancio;
  • limiti: l’importo deducibile è generalmente calcolato in percentuale sul reddito complessivo del contribuente e può variare nel corso degli anni.

4.1 Come usufruire delle agevolazioni?

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, è necessario che il contributo o donazione sia erogato a favore di un ente religioso che abbia stipulato accordi o intese con lo Stato. Tra questi, rientrano solitamente le principali confessioni religiose presenti in Italia.

Risulta, inoltre, fondamentale conservare la ricevuta attestante la donazione, che dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, indicando l’importo donato e l’ente beneficiario.

La normativa fiscale sulle donazioni è, comunque, soggetta a frequenti modifiche. È, quindi, fondamentale informarsi ogni anno sulle ultime novità e sulle condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali.

5. Motivi per contestare o revocare una donazione in Italia

Le circostanze in cui il donante può revocare una donazione e richiedere la restituzione del bene sono estremamente limitate. In questi casi, è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria entro i termini previsti dalla legge.

I casi in cui è ammessa la revoca di una donazione sono essenzialmente i seguenti:

  • ingratitudine: il donatario ha tenuto comportamenti gravi e ingrati nei confronti del donatore, come ad esempio averlo insultato, maltrattato o diffamato;
  • sopravvivenza dei figli: se dopo la donazione nascono o vengono adottati figli del donatore, oppure questi scopra di avere dei figli naturali, questi possono richiedere la riduzione della donazione per tutelare la loro quota di legittima.

Altre situazioni in cui potrebbe essere avanzata in Tribunale una domanda di revoca sono:

  • errore: il donatore si è sbagliato su un elemento essenziale della donazione (ad esempio, ha donato un bene credendo che appartenesse a lui, mentre in realtà apparteneva a un’altra persona);
  • dolo o violenza: il donatario ha ingannato il donatore con raggiri o menzogne per indurlo a donare oppure lo ha costretto a donare con minacce o violenza;
  • lesione: la donazione ha impoverito in modo eccessivo il donatore, compromettendo la sua capacità di provvedere ai propri bisogni;
  • eventi previsti nell’atto: se nell’atto di donazione sono state previste delle condizioni risolutive (ad esempio, il matrimonio del donatario con una persona specifica), il verificarsi di tali condizioni può comportare la revoca della donazione;
  • simulazione: la donazione è stata solo apparente, nascondendo un diverso negozio giuridico;
  • nullità: la donazione è nulla per difetto di un elemento essenziale o per violazione di una norma imperativa.

Qualora, in caso di richiesta di revoca, il bene donato sia stato ceduto a terzi, lo stesso donatario sarà tenuto a restituirne il valore e i frutti, a partire dalla data della richiesta. Qualora, invece, il donatario avesse costituito un’ipoteca sul bene, sarà tenuto al versamento di un’indennità a favore del donante.

5.1 Chi può contestare o revocare una donazione e come si procede

Non solo il donatore può chiedere l’annullamento della donazione per i motivi sopra indicati, ma possono farlo anche i suoi eredi, se questa ha leso la loro quota di legittima, e i creditori.

Per contestare o revocare una donazione, è necessario promuovere un’azione giudiziaria dinanzi all’autorità giudiziaria competente, allegando idonea documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Attenzione, perchè i tempi e le modalità per contestare o revocare una donazione possono variare a seconda delle circostanze specifiche del caso. Ad esempio, il termine per proporre la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è di 5 anni dalla nascita dell’ultimo figlio. Il termine, invece, per la domanda di revocazione per ingratitudine è di un solo anno dal giorno in cui il donante ha avuto notizia del fatto che consente la revocazione.

Comprenderai benissimo, quindi, quanto sia fondamentale rivolgersi ad un avvocato per valutare la fattibilità della contestazione o della revoca e per essere assistito nelle procedure legali. 

6. Quando una donazione può essere oggetto di un’azione di riduzione?

L’azione di riduzione è uno strumento giuridico che consente ai legittimari (coniuge, figli e ascendenti) di un defunto di riportare la successione nei limiti della legge, nel caso in cui il defunto abbia disposto dei suoi beni con atti di liberalità (come donazioni) che ledono le loro quote di legittima.

In sostanza, l’azione di riduzione si applica quando:

  • la donazione ha leso la quota di legittima: se il valore dei beni donati, sommato al valore di altri atti di liberalità compiuti dal defunto, supera la quota di legittima spettante ai legittimari, questi ultimi possono chiedere la riduzione delle donazioni per ripristinare le proprie quote;
  • il donatore non ha riservato la quota di legittima: la legge impone al donatore di riservare una quota dei suoi beni ai legittimari. Se questa riserva non è stata rispettata, i legittimari possono agire con l’azione di riduzione.

6.1 Quando si può agire in riduzione

L’azione di riduzione può essere esercitata dai legittimari:

  • dopo l’apertura della successione: ossia dopo la morte del donatore.
  • entro un termine di dieci anni dalla trascrizione dell’atto di donazione o, se più tardi, dalla data in cui i legittimari hanno avuto conoscenza della donazione.

6.2 Come si procede con l’azione di riduzione e cosa comporta

Per esercitare l’azione di riduzione, è necessario rivolgersi ad un avvocato che, attraverso uno specifico procedimento giudiziario, chiederà al Tribunale di ridurre la donazione.

L’azione di riduzione comporta la restituzione, in tutto o in parte, di quanto donato, affinché i legittimari possano ricevere la quota di eredità a loro spettante. È importante sottolineare che:

  • ogni caso è diverso: le modalità e le conseguenze dell’azione di riduzione dipendono dalle specifiche circostanze del caso;
  • è fondamentale rivolgersi ad un avvocato: solo un professionista potrà fornire una consulenza legale adeguata e assistere il cliente nell’espletamento delle procedure legali necessarie.

7. Quali sono i costi “nascosti” di una donazione 

Quando si parla di donazione, spesso si pensa al gesto generoso di trasferire un bene a qualcuno senza ricevere nulla in cambio. Tuttavia, è importante essere consapevoli che una donazione comporta dei costi, anche se non sempre immediatamente evidenti. Questi costi sono legati principalmente a due aspetti: le imposte e le spese notarili.

7. 1 Imposte sulle donazioni

L’imposta più rilevante legata alle donazioni è l’imposta sulle successioni e donazioni. Questa imposta viene calcolata in base al valore del bene donato e al grado di parentela tra donatore e donatario.

L’aliquota varia a seconda di questi fattori, e può essere molto elevata, soprattutto per donazioni di grandi somme o a favore di soggetti non strettamente legati da vincoli familiari.

Altre imposte potrebbero essere dovute a seconda del tipo di bene donato e delle specifiche circostanze. Ad esempio, se si dona un immobile, potrebbero essere dovute imposte ipotecarie e catastali.

7.2 Spese notarili

Per la redazione dell’atto di donazione è necessaria la presenza di un notaio. Le spese notarili variano in base al valore del bene donato e alla complessità dell’atto. In genere, comprendono:

  • compensi professionali del notaio: calcolati in base a tariffe stabilite per legge.
  • imposte di registro: dovute allo Stato per l’iscrizione dell’atto nei registri pubblici.
  • diritti di segreteria: spese accessorie per la gestione dell’atto.

7.3 Altri costi possibili

In base alle peculiarità di ogni situazione, è possibile che si debbano prevedere ulteriori spese, quali:

  • spese di perizia: se è necessario stimare il valore del bene donato;
  • spese di pubblicità legale: in alcuni casi, è obbligatoria la pubblicazione dell’atto di donazione su un giornale locale.

Conoscere i costi di una donazione è fondamentale per pianificare al meglio l’operazione e per evitare sorprese indesiderate. Inoltre, permette di valutare se la donazione è economicamente sostenibile o se è preferibile adottare altre soluzioni, come ad esempio una donazione indiretta o un testamento.

Per avere un’idea precisa dei costi legati ad una donazione, è consigliabile consultare un notaio. Il notaio, in base alle informazioni fornite dal donatore, sarà in grado di stimare con precisione l’importo delle imposte e delle spese notarili.

8. Conclusioni

Le erogazioni liberali a favore degli enti religiosi costituiscono un atto di generosità, di solidarietà e di sostegno alle comunità. Si raccomanda, tuttavia, di informarsi accuratamente sulle disposizioni normative vigenti per assicurarsi della corretta gestione della donazione e di beneficiare delle eventuali agevolazioni fiscali. Si consiglia rivolgersi a un professionista del diritto come Fiat Lux per una consulenza personalizzata, soprattutto quando si tratta di donazioni di notevole entità o di beni immobili.

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